Counter Investigation.

Noi, agenzia investigativa leader:
Hanno esperienza in tecniche investigative e padroneggiano i quadri giuridici e legislativi relativi alle indagini private. Inoltre, nel verificare e raccogliere prove dai suoi procedimenti giudiziari penali.
La nostra agenzia sviluppa quindi per i suoi principali, avvocati e privati, indagini e indagini adattate alle loro problematiche, in particolare nel contesto di controindagini criminali e supporto per azioni legali.
Le indagini della polizia o dei servizi di gendarmeria non potevano permetterti di essere esonerato, mancano prove concrete nel tuo fascicolo?
È possibile per noi agire in stretta collaborazione con il tuo avvocato, al fine di stabilire la verità dei fatti.
Pertanto, rappresentiamo l'ultima risorsa per tutti i contenziosi confrontati con disfunzioni ed errori dell'istituzione giudiziaria:
- prima di qualsiasi procedura legale a sostegno di un reclamo con costituzione di una parte civile,
- durante un'indagine preliminare,
- durante un'istruzione,
- dopo la chiusura di un'indagine,
- dopo una chiamata,
- dopo una classificazione senza risultato,
- dopo il rigetto di un ricorso per cassazione a sostegno di un perdono o di una richiesta di riesame.
Lo studio e l'analisi approfondita dei file, l'ascolto dei testimoni e la ricerca di prove, tempistiche e ricostruzioni faranno parte dei nostri obiettivi.
Eseguiamo anche perizie, seconde perizie o perizie (scritti, macchie, impronte digitali, tracce, balistica, rapporti psichiatrici, autopsie, analisi tossicologiche).
Istituiamo inviti a testimoniare, procedure e interventi con la Cancelleria (Direzione degli Affari Penali e Perdono e Direzione delle Sentenze), comunicazione (conferenze stampa, mobilitazione di commissioni di sostegno e consapevolezza delle personalità), l'organizzazione di vari eventi, la partecipazione attiva ai processi (tribunali penali, tribunali assise). La determinazione e l'istituzione delle convocazioni devono apparire, l'emissione di relazioni e relazioni ammissibili davanti a tutte le giurisdizioni.
Pertanto, la Leader Investigation Agency offre nel suo insieme l'obiettivo dell'indagine e della controindagine e anche alcuni articoli di legge come riferimento.

Art. 192 Misure investigative contro terzi non coinvolti nel procedimento
1- Le misure investigative dirette contro terzi sono regolate secondo le disposizioni dell'art. 19-50 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo1. L'arresto provvisorio è escluso ai sensi dell'art. 19, al. 3, della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.
2- Le disposizioni dell'art. 127-129 sull'obbligo imposto alla terza parte di fornire certificati, informazioni e informazioni. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può punire la violazione di tali obblighi imponendo un'ammenda ai sensi dell'art. 174. La minaccia dell'ammenda sarà notificata in anticipo.
3- Le persone ascoltate come testimoni ai sensi degli artt. 41 e 42 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo possono essere invitati a produrre documenti e altri oggetti in loro possesso che possano chiarire i fatti. Se un testimone si rifiuta di farlo senza uno dei motivi per rifiutare di testimoniare menzionato negli artt. 168, 169, 171 e 172 CPP2, l'autorità fiscale lo informerà che incorre nella sanzione prevista dall'art. 292 del codice penale3; può quindi essere deferito, se necessario, al giudice penale per inosservanza di una decisione dell'autorità

Art. 32
A. Difensore
I. Designazione
1- L'accusato può, in ogni caso, avere un avvocato.
2- Sono ammessi come difensori professionisti nella procedura dinanzi all'amministrazione:
a. avvocati autorizzati che esercitano la professione di avvocato in un cantone;
b. rappresentanti delle professioni approvate dal Consiglio federale, a determinate condizioni, per assumere la difesa in materia penale amministrativa.
3- Eccezionalmente e subordinatamente alla reciprocità, l'amministrazione può anche ammettere un difensore straniero.
4- L'autorità può richiedere al difensore di dimostrare i propri poteri producendo una delega scritta.

Art. 35
C. Partecipazione all'assunzione delle prove
1- Il funzionario incaricato delle indagini autorizza l'imputato e il suo difensore a partecipare all'assunzione delle prove, a condizione che la legge non escluda la loro partecipazione e che nessun interesse essenziale, pubblico o privato, vi si opponga.
2- Il funzionario inquirente può vietare all'imputato e al suo difensore di partecipare all'assunzione delle prove quando la sua presenza ostacola le indagini.


Art. 36
D. Consultazione di documenti
Art. 26 a 28 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa1 sono applicabili per analogia.


Art. 38
B. Minuti
1- L'apertura dell'inchiesta, i suoi progressi e le conclusioni essenziali devono figurare nel fascicolo ufficiale.
2- I verbali dell'udienza sono redatti immediatamente e la loro esattezza deve essere confermata, immediatamente dopo la chiusura dell'udienza, dalla firma della persona ascoltata, non appena viene loro comunicata e quello del funzionario incaricato delle indagini; se manca la firma della persona ascoltata, indicare il motivo.
3- La relazione relativa ad un altro atto di indagine è redatta al più presto, al più tardi il primo giorno lavorativo che segue; la sua accuratezza deve essere confermata dalla firma del funzionario incaricato delle indagini.
4- Tutti i minuti indicano il luogo e la data dell'atto di indagine, nonché i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Distingue tra le osservazioni personali del funzionario incaricato delle indagini e le comunicazioni ricevute da terzi.

Art. 39
C. Audizioni; notizie
I. Incriminato
1- L'accusato viene prima invitato a dichiarare il suo nome, età, professione, luogo di origine e domicilio.
2- Il funzionario inquirente fornisce l'accusato conoscenza del fatto che gli è stato attribuito. Lo invita a spiegarsi in merito all'accusa e a dichiarare i fatti e le prove a sua difesa.
3- Se questo non è il suo primo interrogatorio, l'imputato può richiedere la partecipazione del suo avvocato difensore; quest'ultimo ha il diritto di porre ulteriori domande tramite il funzionario incaricato delle indagini.
4- Se l'imputato rifiuta di rispondere, questo è menzionato nel file.
5- Il funzionario inquirente non deve concedersi alcun vincolo, minaccia o promessa, alcuna indicazione contraria alla verità, né alcuna domanda accidentale o altro processo simile.

Art. 40
II. informazioni
Il funzionario incaricato delle indagini può richiedere informazioni scritte o orali o redigere un rapporto sull'audizione delle persone sentite per informazione; se la persona ascoltata ha il diritto di rifiutare la sua testimonianza, deve comunicargli che non è obbligato a rispondere.

Art. 41
III. testimoni
1- Se non è possibile chiarire sufficientemente i fatti in un altro modo, i testimoni possono essere ascoltati.
2- Art. Da 163 a 166 e da 168 a 176 CPP1 e art. 48 della legge federale del 4 dicembre 1947 sulla procedura civile federale2 si applicano per analogia all'audizione e al risarcimento dei testimoni; se un testimone rifiuta, senza motivo legittimo, di rilasciare una dichiarazione che è stata richiesta con riferimento all'art. 292 del codice penale3 e sotto la minaccia delle sanzioni ivi previste, sarebbe stato deferito al giudice penale per inosservanza di tale decisione. 4
3- L'accusato e il suo difensore hanno il diritto di assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande supplementari tramite l'ufficiale inquirente.

Art. 42
IV. Citazione e mandato da portare
1- Come regola generale, gli accusati e i testimoni sono chiamati per iscritto a comparire. Devono essere informati delle conseguenze legali del default.
2- Se una persona regolarmente citata manca senza una scusa sufficiente, può essere portata dalla polizia. Il funzionario inquirente emette il mandato per iscritto.
3- I costi derivanti dal difetto possono essere addebitati al default senza scuse.

D. Competenza
1- Gli esperti possono essere chiamati se l'accertamento dei fatti o la valutazione dei fatti richiedono conoscenze speciali.
2- L'opportunità deve essere offerta agli accusati di esprimersi sulla scelta degli esperti e sulle domande da porre loro.1 Inoltre, gli artt. 183 a 185, 187, 189 e 191 CPP2 e art. 61 della legge federale del 4 dicembre 1947 sulla procedura civile federale3 si applicano per analogia alla nomina di esperti, nonché ai loro diritti e doveri.4

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